Statuto

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione Sportiva dilettantistica      ASD SENNORI  CALCIO  L’Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e  seguenti del  Codice Civile. L’Associazione ha sede in SENNORI Via ROMA 200B

Art. 2 – L’associazione libera e apolitica, senza fini di lucro, costituita con la  specifica finalità di promuovere e diffondere in Italia e all’estero,  l’esercizio di attività sportive dilettantistiche e attività ricreativa a  questa connesse, creando nel contempo una struttura, anche logistica, atta a  consentire, a quanti vi aderiscono, un processo di maturazione e  apprendimento atletico – sportivo rapido ed equilibrato , la formazione e la  preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa  l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della  medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l’osservanza  delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione  Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti.

  L’associazione è caratterizzata:

  •    dalla assenza di fini di lucro;

  •    dal rispetto del principio di democrazia interna;

  •    dalla elettività e gratuità degli incarichi degli amministratori;

  •    dalla obbligatorietà del rendiconto economico e finanziario annuale;

  •    dalla obbligatorietà della tenuta, e aggiornamento, del libro dei soci.

   Essa, solo nei confronti dei propri soci e senza finalità speculative, si  propone:

a)      la promozione e l’organizzazione dello sport, sia a livello agonistico che a livello formativo ed amatoriale, per sviluppare il senso morale ed il  valore umano della pratica formativa e sportiva;

b)     l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva e  quant’altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali ed  in esecuzione delle volontà espresse dall’Assemblea dei Soci;

c)      la gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente strumentale e  non principale, di impianti ed attività ricreative, sportive, formative e  culturali in favore dei propri soci per lo svolgimento delle varie attività sportive.

Art. 3 -  Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà:

a) possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ed  esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini  istituzionali;

b) stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;

c) richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la  promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive;  d) organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro  genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse  finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento  dell’oggetto sociale;

e)  accettare, in via meramente strumentale e non principale,  sponsorizzazioni e liberalità di terzi;

f) partecipare a campionati nell’ambito dell’attività promossa dagli Enti  preposti in genere;

g) organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, campi estivi  ed invernali, centri di formazione sportivi;

h) attivare forme di convenzione con Ditte fornitrici di Attrezzatura  Sportiva in genere ed in particolar modo per tutta l’attrezzatura occorrente  all’esercizio dello sport al fine di ottenere migliori condizioni di vendita  e/o noleggio;

i) organizzare iniziative, servizi, attività turistiche e ricreative, atte a  soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci,  collaborando con Enti ed Associazioni con stesse finalità sociali;

j) organizzare nell’ambito della propria sede ed attività, ed esclusivamente  per i propri soci, servizi di somministrazione di pasti e di bevande,  curandone direttamente o indirettamente la gestione.

Art. 4 - I colori sociali sono    ROSSO/BLU

Art. 5 - L’Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio,  impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

Art. 6 -  Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all’atto  della

costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili  che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché  da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio  e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Art. 7 -  Le entrate sono costituite da:

a)      quote associative annue o periodiche dei soci;

b)     contributi ordinari o straordinari dei soci;

c)      eventuali contributi del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio,  di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;

d)     eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché  di eventuali sottoscrizioni

Art. 8 –  L’inizio e la chiusura di ogni esercizio economico – finanziario sono  fissati

rispettivamente al 1° settembre al 31° agosto di ogni anno, e la  rendicontazione annuale portata alla approvazione della Assemblea entro il  31° dicembre dell’anno successivo.  E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto,  utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve a capitale durante la vita  dell’associazione.  L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle  finalità istituzionali.

 

Art. 9  -  Soci dell’Associazione possano essere tutte le persone fisiche di ambo i  sessi di

indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato  condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano  domanda scritta e controfirmata da due soci presentatari, i quali  garantiscono dei requisiti del presentato.  Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda  firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 10 – Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal

Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le  motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad  osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale  Regolamento interna, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì,  impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di  cui aII’art. 6 lettere a) e b) del presente Statuto.  I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il  31 Agosto di  ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo  ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b),  del precedente articola 7.

 

 

Art. 11 -  Le categorie dei soci sono le seguenti:

  a)   Soci fondatori coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno  vita all’Associazione;

  b)   Soci ordinari coloro che aderiscono all’Associazione successivamente  alla fase costitutiva.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la  quota mensile (o annuale) stabilita dall’Associazione ed hanno diritto di  voto nelle Assemblee sociali.  Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Non  sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 12 -  I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei  requisiti

richiesti dal successivo articolo 19, nonché a partecipare alla  vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; hanno,  inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui  fruisce l’Associazione come da apposito Regolamento.  Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di  voto.  La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a  causa di morte. 

Art. 13 -  La qualità di socio si perde:

a)      per dimissioni;

b)     per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior  termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;

c)       per il venir meno dei requisiti per l’ammissione

d)      per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di  comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall’Assemblea  dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il  Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato  dall’Assemblea all’uopo convocata, nel corso della quale si procederà in  contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente  convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato  regolarmente convocato, l’Assemblea potrà ugualmente procedere alla  conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

Art. 14 -  Sono organi dell’Associazione:

 • l’Assemblea;

 • il Consiglio Direttivo;

 • il Collegio dei Probiviri (facoltativo).

Art. 15 -  L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L’Assemblea è indetta dal  Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede  dell’Associazione.  L’Assemblea è convocata per affissione di apposito “Avviso di convocazione”  in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo  sulla data fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il  Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire l’effettività del  rapporto associativo. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.  L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi  dalla chiusura dell’esercizio sociale per:

a)      deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta  dal Presidente;

b)     eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni  altro Organo direttivo o amministrativo dell’Associazione;

c)      deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;

d)     deliberare sull’ammontare della quota associativa nonché della quota  mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;

e)      deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza  dell’Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L’Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e  motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo,  o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata  entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.  L’Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;

b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

c) sull’integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza  degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo  possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;

d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all’ordine del giorno;

e) sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 16 -  L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e  delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.  Ogni socio ha diritto ad un voto.  L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita  quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e  delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è  validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati  aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza  dei presenti.  In ogni caso per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto nonché  per atti e contratti inerenti a diritti mali occorre la presenza di almeno  due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della  maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione si applicano  le disposizioni di cui al successivo articolo 23.

Art. 17 - Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il  pagamento della quota mensile (o annuale) d’associazione, per i quali  sussiste il principio del voto singolo, I diritti di partecipazione alle  Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a  mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può  rappresentare più di due associati.

 

Art. 18 -  L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza  dal Vice  Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due  scrutatori.

Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle  deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di  Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed  eventualmente dagli scrutatori se nominati.  Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze  previste dal precedente articolo 16.

Art. 19 –    Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono  presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data  stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta  al Presidente in carica dell’Associazione.  Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

·          essere soci effettivi dell’Associazione e, quindi,

·          essere in possesso  dei requisiti indicati nell’articolo 9 del presente Statuto;

·          non avere riportato nell’ultimo quinquennio, salva riabilitazione,  squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da  parte della F.I.G.C.  del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali  riconosciuti. 

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui  sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall’Assemblea ordinaria ed è  composto soltanto da associati.

Si compone del Presidente che è anche Presidente dell’Associazione, del Vice  Presidente, nominato dallo stesso Consiglio, e di altri Consiglieri, il  Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere, il  Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni.

  Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio  indice entro trenta giorni l’Assemblea per la sua sostituzione.  Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire  le medesime cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive  nell’ambito della stessa Federazione.  La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di  Componente del Collegio dei Probiviri.  il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio  sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre  volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Art. 21 -  Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e  straordinaria nonché l’amministrazione ordinaria dell’Associazione, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da  presentare all’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte  che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno  la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni  connesse all’attività sportiva e amministrativa dell’Associazione e su  quant’altro stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del  Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il  Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  In caso di parità prevale il voto del Presidente.  Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice  Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.  Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal  Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest’ultimo da un Segretario  appositamente nominato.

Art. 22 –  Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti  dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti,  contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti  pubblici e privati.  Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere.  Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice  Presidente.

Art. 23 -  La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione potrà essere  sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’Assemblea generale  dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di  convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto a voto.  La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto.  il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve  essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi  dell’articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002.

Art. 24 –   Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e  l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un  collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea. Cura, altresì,  l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.  Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 25 –  Per tutto quanto non specificatamente previsto, dal presente Statuto valgono  le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Giuoco Calcio  e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.